Descrizione
L'ordinanza introduce nuove misure per eradicare e sorvegliare la Peste Suina Africana (PSA) in Italia, in vigore dal 16 luglio 2025 fino al 28 marzo 2026. Le disposizioni non si applicano alla regione Sardegna.
Il documento è stato emesso dal Commissario Straordinario alla PSA, Dott. Giovanni Filippini , per aggiornare e rafforzare la strategia di contrasto alla diffusione della malattia, in accordo con le normative europee e i piani nazionali.
Obiettivi Principali dell'Ordinanza
L'ordinanza mira a:
- Contenere e ridurre la popolazione di cinghiali selvatici.
- Prevenire la diffusione del virus attraverso il rafforzamento di barriere fisiche e misure di biosicurezza.
- Intensificare la sorveglianza su suini domestici e cinghiali selvatici.
- Eradicare la malattia nelle zone già colpite.
Zone di Restrizione e Misure di Controllo
Vengono definite diverse aree geografiche con regole specifiche:
- Zona di Controllo dell'Espansione Virale (Zona CEV): È un'area "cuscinetto" creata vicino a barriere stradali o fisiche per fermare l'avanzata del virus. In questa zona è vietata la caccia al cinghiale, ma è consentito il depopolamento tramite metodi selettivi come trappolaggio e tiro di precisione. L'elenco dei comuni in questa zona è pubblico sul portale Vetinfo.it.
- Zone di Restrizione I, II e III: Queste zone sono classificate secondo la normativa europea.
- Nelle Zone II e III (zone infette): È vietata la caccia collettiva a qualsiasi specie e la caccia al cinghiale in ogni sua forma. Sono permesse forme di controllo faunistico come il tiro selettivo e la "girata" con un massimo di 3 cani e 15 persone.
- Nella Zona I: È permesso il controllo faunistico del cinghiale in tutte le sue forme. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo solo dopo test di laboratorio con esito negativo per la PSA.
- Zona di riduzione della densità (solo per il cluster del nord Italia): Un'area di circa 10 km esterna alla Zona CEV o alla Zona I, dove il depopolamento dei cinghiali deve essere intensivo.
Sorveglianza e Biosicurezza
- Segnalazione obbligatoria: Chiunque trovi un cinghiale morto o moribondo deve segnalarlo immediatamente alle autorità sanitarie locali (ACL), senza toccare l'animale.
- Ricerca di carcasse: Nelle zone di restrizione, la ricerca delle carcasse di cinghiale viene intensificata, anche con l'ausilio di unità cinofile addestrate.
- Controlli negli allevamenti: Vengono rafforzati i controlli di biosicurezza in tutti gli allevamenti di suini, specialmente nelle zone a rischio. Gli allevamenti che non rispettano le norme di sicurezza entro 15 giorni dovranno procedere all'abbattimento o alla macellazione degli animali senza indennizzo.
- Periodo a maggior rischio (fino al 15 ottobre 2025): Sono in vigore misure più severe, come il divieto di ripopolamento degli allevamenti in zone di restrizione e limitazioni all'accesso di personale e mezzi agricoli.
Attività all'Aperto
- Nelle zone di restrizione II e III, attività all'aperto come trekking, mountain bike, manifestazioni ed eventi con più di 20 persone richiedono un'autorizzazione preventiva del comune, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria locale.
- Vengono fornite linee guida dettagliate (Allegato 2) su misure di biosicurezza da adottare per attività come escursionismo, pesca, ricerca di funghi e tartufi, e attività agrosilvopastorali. Queste includono la disinfezione di scarpe e attrezzature e il divieto di abbandonare i sentieri segnalati.
Movimentazione di Animali e Prodotti
- È vietato spostare carne, prodotti a base di carne e trofei di cinghiali abbattuti nelle zone di restrizione al di fuori di tali aree.
- Sono previste deroghe per la movimentazione di carni verso stabilimenti di trasformazione autorizzati, a condizione che i test per la PSA siano negativi e che vengano seguite procedure che garantiscano la sicurezza.
Sanzioni
Sono previste sanzioni penali per chi danneggia le barriere, intralcia le operazioni di controllo o non rispetta l'obbligo di segnalazione di animali morti.